
L'angolo del legale, 19 Maggio 2017 alle 14:57:55
L'affidamento familiare
Avv. Marica Gasparrini

In materia di diritto di famiglia sono intervenute, negli ultimi anni, importanti modifiche legislativeincentrate sulla tutela del minore. Il legislatore ha così abbandonato la concezione che poneva al centro della normativa l'adulto, concentrandosi sul diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia, possibilmente quella di origine.
Nuclei familiari diversi, tuttavia, possono essere favoriti allorché la famiglia biologica non sia idonea a garantire i diritti costituzionali del minore di venire istruito, mantenuto ed educato (articolo 30 della Costituzione). La normativa in materia, del resto, è rivolta al minore e persegue l'obiettivo di garantire al bambino una crescita armonica, che abbia rispetto delle sue inclinazioni naturali.
Pertanto, nelle situazioni problematiche, la Legge 184/1983, e successive modifiche, offre in soccorso lo strumento dell'affidamento familiare.
Tale istituto, da un lato, si configura come supporto diretto al minore, per il tramite del suo temporaneo affidamento ad altra famiglia o anche ad una singola persona fisica; dall'altro, rappresenta anche un ausilio indiretto alla famiglia di origine che, per suo tramite, potrà cercare di superare il suo temporaneo stato di difficoltà economica, psicologica, logistica e così via.
Ricostruita la ratio dell'istituto, è possibile comprendere intuitivamente la ragione per cui i genitori affidatari non potranno essere considerati alla stregua dei genitori biologici. Alle persone interessate ricordo, infatti, che l'affidamento non rappresenta una sostituzione legale e/o sociale della famiglia di origine ma un aiuto nel superare i problemi e ricostruire un ambiente familiare idoneo alla crescita ed allo sviluppo del minore.
Alla funzione di ausilio e di supporto, caratterizzante appunto l'affidamento familiare, si accompagna anche la temporaneità dello stesso. Infatti, sulla scia delle esigenze del caso concreto e sempre nell'ottica della cura del minore, l'affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi. Si conoscono, pertanto, diverse tipologie di affido che si distingueranno l'una dall'altra in base al tempo e alla durata della permanenza del minore nella famiglia affidataria.
Una breve ricostruzione del percorso potrebbe essere d'interesse per quanti intendano aderire a questo progetto.
Intanto, la famiglia affidataria dovrà risultare idonea ad una valutazione tecnica psico-sociale finalizzata alla tutela del minore. Possono offrire la disponibilità all'affidamento sia le coppie coniugate, con figli o senza, sia persone non coniugate. Molti, infatti, ignorano che la legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato né, tanto meno, vincoli di reddito. Se si è in possesso dei requisiti, quindi, è possibile chiedere ed ottenere informazioni nonché avere un minore in affidamento, rivolgendosi ai servizi sociali territoriali di residenza ed esprimendo il proprio desiderio di far parte del progetto.
I servizi sociali espleteranno dei colloqui conoscitivi con gli interessati, al fine di valutare l'effettiva corrispondenza fra le caratteristiche di questi e quelle del bambino bisognoso di cure morali, affettive e materiali. Segue un percorso di preparazione che si conclude, se positivo, con l'inserimento degli affidatari idonei in un elenco ufficiale tenuto dal servizio sociale.
La collocazione del minore presso gli affidatari segna il sorgere, in capo a quest'ultimi, di diritti e doveri. Quanto ai primi, il soggetto affidatario ha diritto ad essere erudito circa le finalità dell'affidamento e ad essere coinvolto nelle fasi del progetto; ad avere un sostegno individuale e di gruppo; ad avere un contributo mensile nonché facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali.
In ordine agli obblighi, vi è quello di provvedere al mantenimento, educazione ed istruzione del minore affidato. Vi è altresì l'onere di favorire i rapporti con la famiglia di origine, nonché il reinserimento del minore nella stessa.
Ciò tranne nei casi in cui la ricollocazione nel nucleo familiare di origine sia pregiudizievole per il minore o quando l'Autorità Giudiziaria abbia posto a carico della famiglia di origine vincoli di non frequentazione con il minore.Quanto appena espresso accade, in concreto, quando i genitori abbiano tenuto una condotta nei confronti del minore tale da sfociare in provvedimenti di dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Resta inteso, infine, che le famiglie affidatarie posseggono comunque una corsia preferenziale nell'eventuale adozione. In quest'ultimo caso, infatti, il Tribunale dovrà comunque tener conto dei legami affettivi significativi nonché del rapporto stabile e duraturo consolidatosi fra il minore e la famiglia affidataria. Tale possibilità opera però solo se gli affidatari rispondono ai requisiti per l'adozione (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza di età con l'adottato).
Infine, in un'ottica di cura del minore, è garantita continuità affettiva con gli affidatari (come ad esempio il diritto di visita) anche in caso di ritorno alla famiglia di origine e adozione o nuovo affido ad altra famiglia.
Avv. Marica Gasparrini marica023@hotmail.com